Nuoto Catania -

Regolamento Disciplinare Atleti

 

Il presente Regolamento interno integra il Codice Etico della Società e regola i comportamenti attesi dai giocatori della PRIMA SQUADRA affinché in ogni situazione essi siano consoni al decoro ed agli obiettivi comportamentali e agonistici della Società. Il rispetto delle norme sotto riportate è condizione preliminare e insostituibile per la realizzazione del progetto collettivo della squadra, a garanzia degli impegni assunti reciprocamente e a soddisfazione delle comuni attese.
Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati tramite pubblicazione sul sito ufficiale della Società e la sua efficacia decorre dal momento di attivazione del rapporto di giocatore della prima squadra della NUOTO CATANIA.
La non conoscenza del Regolamento non può essere invocata a nessun effetto.
I destinatari sono tenuti a condividerne principi, scopi e finalità impegnandosi all’osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione e ad accettarne le relative sanzioni.
Per quanto non compreso nelle note che seguono, la Società si riserva di valutare, di volta in volta, la gravità dell’accaduto decidendo, a suo insindacabile giudizio, la sanzione da applicare, dopo aver ascoltato le ragioni dei diretti interessati.
  1. Fondamentali etici di comportamento sportivo, sono da intendersi non solo nel senso della lealtà, correttezza e abnegazione con cui l’atleta deve rapportarsi nel contesto dell’attività della squadra ma soprattutto nell’impegno di ognuno ad attivarsi quanto più possibile per il massimo rendimento personale sia sul piano tecnico che su quello delle logiche di squadra e su quello della piena adesione e coerenza con il progetto della società. Ogni mancanza, comunque motivata, a tali regole fondamentali o qualsivoglia contraddittoria forma comportamentale verranno valutate e sanzionate, a seconda della gravità e degli effetti, a insindacabile giudizio della Società;
  2. Lo stile di vita degli atletideve essere coerente con l’impegno cui gli stessi sono chiamati. Ogni atteggiamento ritenuto non consono con quanto ritenuto corretto dallo status di atleta praticante attività sportiva agonistica, sarà sanzionato in misura commisurata alla gravità del comportamento e, comunque, non superiore al 20% del rimborso mensile.
  3. Assenze o ritardi ad allenamenti, non comunicati tempestivamente al tecnico, o comunque non autorizzati sono soggetti a sanzione parametrata al rimborso mensile in ragione del 5% per ogni ritardo e del 10% per ogni assenza.
  4. Riunioni Tecniche. Durante il pranzo o la cena di squadra prima della gara, durante le riunioni tecniche e allenamenti, i telefoni cellulari devono essere spenti.
  5. Abbigliamento. La Società fornisce ai giocatori l’abbigliamento sportivo ufficiale della squadra. Gli atleti sono tenuti a mantenere in ottimo stato tale abbigliamento e a indossarlo, perfettamente in ordine, nelle seguenti occasioni:
La Società indicherà per ognuna di queste occasioni l’abbigliamento da indossare.
  1. Manifestazioni e iniziative promozionali. L’attività promozionale e di pubbliche relazioni della nostra Società comporta la partecipazione a manifestazioni, eventi o iniziative di vario genere cui gli atleti possono essere chiamati a partecipare.
  2. Doping. Ogni atleta non potrà assumere alcun farmaco, per uso orale e/o topico, senza autorizzazione. Ogni trasgressione riscontrata e limitata alla sola conoscenza della Società, potrà essere punita con un’ammenda pari all’intero rimborso mensile. Nel caso in cui tale trasgressione, ritenuta grave, dovesse risultare al controllo antidoping dagli organi competenti, l’atleta verrà immediatamente sospeso, con possibile revoca immediata dell’intero ammontare di ogni forma di compenso annuale, con la riserva, inoltre, di eventuali azioni tutelari, da parte della Società, a difesa della propria immagine.
  3. Comportamento in gara. Ogni atleta è responsabile del proprio comportamento per cui tutte le espulsioni (anche senza squalifica) per proteste verso arbitri o scorrettezze verso giocatori avversari verranno valutate a seconda della gravità e delle conseguenti decisioni Federali.
  4. Le sanzioni pecuniarieche verranno adottate dalla F.I.N., a seguito di comportamento scorretto e gioco violento ( BRUTALITA’), durante le gare, nei confronti di arbitri e/o giocatori avversari, saranno a totale carico dell’interessato così come la quota parte per eventuali maggiorazioni di costo per recidività, le eventuali sanzioni sostitutive di cui all’art. 22.2.1 del Regolamento Generale della Pallanuoto e gli eventuali costi per ricorsi o reclami. Inoltre, ad insidacabile giudizio del CdA della società, l’interessato potrà essere sanzionato con un’ammenda pari fino al 20% del compenso mensile per ogni giornata di squalifica.
  5. Ogni sospensione a tempo dell’atleta, comunque comminata per sua colpa o responsabilità, può comportare la revoca di ogni emolumento relativo al periodo di sospensione o squalifica.
  6. Le sanzioni pecuniariee le altre forme di addebito economico a carico dell’atleta saranno conteggiate nell’arco della stagione e trattenute sul pagamento dell’ultima/e mensilità.
  7. Riserva. La Società si riserva di fare ogni altra valutazione anche su punti non eventualmente qui inseriti, riguardo episodi che possano in qualche modo ledere la sua immagine o possano non costituire un comportamento idoneo da parte di tutti i suoi tesserati.
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